Acquisto casa in costruzione: la novità 2019 per il contratto preliminare.

Un’importante novità per chi compra una casa in costruzione! Scoprila nel nostro articolo.

In passato ci siamo già occupati delle  tutele riservate a chi acquista un immobile in costruzione (puoi leggere il nostro approfondimento cliccando qui); in questo articolo vogliamo parlare della novità 2019 in materia, introdotta con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Quando si fa riferimento a compravendite di “immobili da costruire”, si tratta di contratti che hanno come oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione non sia ancora stata ultimata.

Questo delicato ambito, disciplinato dal decreto legislativo 122 del 20 giugno 2005, vedrà quindi delle importanti innovazioni introdotte dal D.Lgs. 14/2019.

In particolare, la legge attualmente vigente consente di stipulare il contratto preliminare di vendita (cioè il compromesso)«ed ogni altro contratto […] comunque diretto al successivo acquisto in capo a una persona fisica della proprietà» di un immobile da costruire anche nella forma della scrittura privata non autenticata.

Il decreto va a modificare la norma, stabilendo che questi contratti «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata». In altre parole, il contratto preliminare di vendita per immobili in costruzione dovrà essere effettuato dal notaio.

Le nuove norme divengono applicabili ai contratti relativi a immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato dopo il 16 marzo 2019.

Per chi non rispetta questo obbligo la legge non prevede al momento una sanzione specifica, quindi sarà eventualmente da applicare la disposizione generale dell’articolo 1418 del Codice Civile, per il quale «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative» e sono nulli gli atti stipulati in una forma diversa da quella prescritta dalla legge.

Questa disposizione va quindi ad aggiungersi alle altre in materia, rappresentando un’ulteriore garanzia a tutela dell’acquirente.


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