L’assemblea può proibirti di fare lavori nel tuo appartamento?

Se vivi in un condominio e decidi di fare dei lavori di ristrutturazione al tuo appartamento l’assemblea può vietarti di effettuare le modifiche che desideri?

Comunicazione dei lavori.

In base all’art.1122 del Codice Civile:

[…] il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Quindi sei tenuto a dare comunicazione dei lavori in anticipo all’amministratore di condominio che, a sua volta, informa l’assemblea.

L’amministratore va solo informato, ma non deve concedere alcuna autorizzazione condominiale.

Inoltre la comunicazione pare non essere obbligatoria se l’intervento che devi effettuare nella tua proprietà esclusiva non arreca alcun danno all’edificio, alle sue parti comuni e agli altri appartamenti.

Ad esempio la sostituzione degli infissi, la realizzazione di un cartongesso dentro l’appartamento o la sostituzione delle mattonelle del bagno sono lavori che non necessitano di una comunicazione preventiva.

Questa serve invece se intervieni sulle tubazioni, opera che potrebbe provocare un potenziale pregiudizio all’appartamento sottostante.Quando è necessaria, l’informazione da dare all’amministratore deve essere il più possibile specifica e dettagliata.

Orari dei lavori.

I lavori di ristrutturazione del tuo appartamento di certo per gli altri inquilini comporteranno qualche fastidio dovuto al rumore e magari anche qualche problema legato alla sporcizia che potrebbe essere trasportata sul pianerottolo o all’interno dell’androne.

La legge stabilisce che il rumore non deve superare la normale tollerabilità, ma è naturale che la ristrutturazione superi facilmente questa soglia.

Tuttavia nessuno potrà impedirti di fare dei lavori in casa solo perché rumorosi.

Nel rispetto degli altri condomini rispetta il riposo delle persone cercando di disturbare il meno possibile.

Se il regolamento di condominio non contiene l’indicazione degli orari in cui non è possibile fare rumore, evita le tradizionali ore di sonno, ossia dalle 19 alle 7,30 di mattina e il primo pomeriggio dopo pranzo.

Autorizzazione condominiale.

L’assemblea non può opporsi ai lavori e può decidere solo sulle questioni inerenti ai beni comuni, ma se tali beni si trovano all’interno di singole unità immobiliari l’assemblea condominiale può adottare una delibera con cui vieti le opere nella proprietà esclusiva del singolo condomino.

Ciò vuol dire che se i lavori che intendi fare vanno ad interessare elementi strutturali come una trave portante o un pilastro, l’assemblea condominiale può adottare una delibera con cui vieterà le opere nella tua proprietà esclusiva in quanto suscettibili di compromettere decoro, stabilità o sicurezza dell’edificio (art.1122 e art.1117 quater del Codice Civile).

Tutto questo è stato stabilito di recente con chiarezza con la sentenza 7/2019 dal Tribunale di Milano, che ha respinto la domanda di un condomino che ha impugnato una delibera che vietava la rimozione di un pilastro sito all’interno del suo appartamento.

Il Tribunale ha accertato mediante consulenza tecnica che il pilastro aveva funzione strutturale e che la rimozione avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’edificio, quindi ha affermato che l’assemblea condominiale può vietare tali opere.

Il regolamento condominiale.

In certi casi il regolamento condominiale può contenere divieti o altri limiti all’uso delle proprietà esclusive che però, per essere vincolanti, devono indicare espressamente l’attività vietata.

Inoltre affinché questi limiti all’uso della proprietà privata dei singoli condomini siano efficaci è necessario che il regolamento sia stato approvato all’unanimità con votazione in assemblea di tutti i condomini o con l’accettazione del regolamento all’atto dell’acquisto del singolo appartamento da parte dei vari proprietari.

Continua a seguire il blog dello Studio Immobiliare Serena per avere altre informazioni utili per la tua casa e se vuoi saperne di più contattaci!

Saremo felici di aiutarti a risolvere ogni tuo dubbio!

A presto con un nuovo articolo!


Mi chiamo Diego Calugi, ho 38 anni, e sono un agente immobiliare.
Gestisco lo Studio Immobiliare Serena insieme a Iride Tacconi ed ho una passione sincera per questo bellissimo lavoro e per tutto ciò che ruota intorno al mondo della casa.

 


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Animali in condominio? Un tuo diritto! Ecco cosa dice la legge.

Chi ha un animale e vive in condominio sa bene che non sempre i vicini si dimostrano molto tolleranti. Non è facile gestire il proprio amico a quattro zampe in modo sereno se gli altri condomini sono infastiditi dalla sua presenza… ma cosa prevede la legge in merito?

 

Secondo i dati riportati dal Decimo Rapporto Assalco – Zoomark, in Italia nel 2017 gli animali domestici erano almeno 60 milioni e ormai sono considerati veri e propri membri della famiglia. Dare qualche numero aiuterà a fare maggiore chiarezza su quello che si intende; oltre a cani e gatti, rientrano nella definizione sicuramente anche pesci, criceti, coniglietti, furetti e animali esotici come i serpenti.

Le famiglie italiane ospitano:

  • 30 milioni di pesci
  • 13 milioni di uccellini (cifra che ci vale il primato europeo)
  • 7, 5 milioni di gatti
  • 7 milioni di cani
  • 1,8 milioni di piccoli mammiferi come conigli, furetti, criceti, cavie, cincillà e degu
  • 1,3 milioni di rettili (tartarughe, serpenti e iguane).

La legge 220/2012 del nostro Codice Civile indica in modo preciso quali sono le parti comuni dell’edificio, la loro destinazione d’uso, la ripartizione delle spese per scale ed ascensori e la disciplina relativa all’amministratore; non tutti sanno che tale legge dal 18 giugno 2013 è stata integrata con l’articolo 16, riguardante proprio la permanenza degli animali in appartamento. Nel testo della legge è scritto:

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Quindi è chiaro che i regolamenti condominiali non possono in alcun modo proibire la presenza di animali.

E’ bene sottolineare che in base alla Legge 281 del 14 agosto 1991 non è possibile attuare iniziative repressive o di allontanamento nei confronti di eventuali colonie feline, atti considerati nella normativa forme di maltrattamento.

In passato vietare l’ingresso di animali da compagnia nei condomini attraverso appositi regolamenti era una pratica molto frequente. La legge 220/2012 ha giustamente stabilito il diritto in ogni condomino di tenere un animale da compagnia, ma certamente non può modificare accordi già presi in precedenza. In pratica se il regolamento condominiale vietava la permanenza di animali in appartamento già da prima del 18 giugno 2013 allora il divieto non potrà essere annullato in nessun modo.

Infatti la legge ha efficacia a partire dalla sua entrata in vigore e non può essere applicata ai regolamenti condominiali approvati precedentemente.

Il fatto che esista il diritto di avere in appartamento cani, gatti e altri animali da compagnia non significa che i proprietari non debbano rispettare alcune regole. Osservarle è importante per la convivenza condominiale ed evitare litigi.

Essenzialmente le regole si riassumono in 5 punti.

  1. Chi danneggia o distrugge beni altrui a causa del comportamento del proprio animale domestico può essere obbligato all’allontanamento;
  2. L’animale non deve essere lasciato libero nelle parti comuni;
  3. L’animale non deve emanare odori sgradevoli o fare rumori molesti di notte e di giorno;
  4. Il regolamento condominiale non può togliere il diritto a tenere animali in casa, ma può limitarlo per ragioni igienico-sanitarie, ad esempio indicando il numero massimo di animali che possono avere accesso ad ogni abitazione;
  5. Nelle aree in cui l’animale (in particolare il cane) può incontrare altre persone, è necessario l’uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola.

Nonostante il diritto stabilito dalla legge 220/2012 del Codice Civile può accadere che altri inquilini tentino di inserire particolari divieti nel regolamento condominiale, magari opponendosi alla presenza di animali “a tutela della quiete” o per “motivi igienici”, o impedendo l’uso di aree comuni (come l’ascensore).

In realtà non possono essere deliberate disposizioni limitanti o che annullano il diritto di tenere animali. Se ti trovi in una delle situazioni descritte, puoi fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’approvazione delle delibera condominiale.

La situazione è diversa se vivi in affitto. Trattandosi di un contratto di natura privata, nel contratto di locazione  il locatario può inserire una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia nell’appartamento di sua proprietà. Una volta sottoscritto, l’atto diventa vincolante.

Cerchi un alternativa? Potresti valutare l’acquisto di una casa indipendente con giardino, dove nessuno potrà disturbare la quiete tua e del tuo animale.

 


Mi chiamo Diego Calugi, ho 38 anni, e sono un agente immobiliare.
Gestisco lo Studio Immobiliare Serena insieme a Iride Tacconi ed ho una passione sincera per questo bellissimo lavoro e per tutto ciò che ruota intorno al mondo della casa.

 


 

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