Animali in condominio? Un tuo diritto! Ecco cosa dice la legge.
Chi ha un animale e vive in condominio sa bene che non sempre i vicini si dimostrano molto tolleranti. Non è facile gestire il proprio amico a quattro zampe in modo sereno se gli altri condomini sono infastiditi dalla sua presenza… ma cosa prevede la legge in merito?
Secondo i dati riportati dal Decimo Rapporto Assalco – Zoomark, in Italia nel 2017 gli animali domestici erano almeno 60 milioni e ormai sono considerati veri e propri membri della famiglia. Dare qualche numero aiuterà a fare maggiore chiarezza su quello che si intende; oltre a cani e gatti, rientrano nella definizione sicuramente anche pesci, criceti, coniglietti, furetti e animali esotici come i serpenti.
Le famiglie italiane ospitano:
- 30 milioni di pesci
- 13 milioni di uccellini (cifra che ci vale il primato europeo)
- 7, 5 milioni di gatti
- 7 milioni di cani
- 1,8 milioni di piccoli mammiferi come conigli, furetti, criceti, cavie, cincillà e degu
- 1,3 milioni di rettili (tartarughe, serpenti e iguane).
La legge 220/2012 del nostro Codice Civile indica in modo preciso quali sono le parti comuni dell’edificio, la loro destinazione d’uso, la ripartizione delle spese per scale ed ascensori e la disciplina relativa all’amministratore; non tutti sanno che tale legge dal 18 giugno 2013 è stata integrata con l’articolo 16, riguardante proprio la permanenza degli animali in appartamento. Nel testo della legge è scritto:
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Quindi è chiaro che i regolamenti condominiali non possono in alcun modo proibire la presenza di animali.
E’ bene sottolineare che in base alla Legge 281 del 14 agosto 1991 non è possibile attuare iniziative repressive o di allontanamento nei confronti di eventuali colonie feline, atti considerati nella normativa forme di maltrattamento.
In passato vietare l’ingresso di animali da compagnia nei condomini attraverso appositi regolamenti era una pratica molto frequente. La legge 220/2012 ha giustamente stabilito il diritto in ogni condomino di tenere un animale da compagnia, ma certamente non può modificare accordi già presi in precedenza. In pratica se il regolamento condominiale vietava la permanenza di animali in appartamento già da prima del 18 giugno 2013 allora il divieto non potrà essere annullato in nessun modo.
Infatti la legge ha efficacia a partire dalla sua entrata in vigore e non può essere applicata ai regolamenti condominiali approvati precedentemente.
Il fatto che esista il diritto di avere in appartamento cani, gatti e altri animali da compagnia non significa che i proprietari non debbano rispettare alcune regole. Osservarle è importante per la convivenza condominiale ed evitare litigi.
Essenzialmente le regole si riassumono in 5 punti.
- Chi danneggia o distrugge beni altrui a causa del comportamento del proprio animale domestico può essere obbligato all’allontanamento;
- L’animale non deve essere lasciato libero nelle parti comuni;
- L’animale non deve emanare odori sgradevoli o fare rumori molesti di notte e di giorno;
- Il regolamento condominiale non può togliere il diritto a tenere animali in casa, ma può limitarlo per ragioni igienico-sanitarie, ad esempio indicando il numero massimo di animali che possono avere accesso ad ogni abitazione;
- Nelle aree in cui l’animale (in particolare il cane) può incontrare altre persone, è necessario l’uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola.
Nonostante il diritto stabilito dalla legge 220/2012 del Codice Civile può accadere che altri inquilini tentino di inserire particolari divieti nel regolamento condominiale, magari opponendosi alla presenza di animali “a tutela della quiete” o per “motivi igienici”, o impedendo l’uso di aree comuni (come l’ascensore).
In realtà non possono essere deliberate disposizioni limitanti o che annullano il diritto di tenere animali. Se ti trovi in una delle situazioni descritte, puoi fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’approvazione delle delibera condominiale.
La situazione è diversa se vivi in affitto. Trattandosi di un contratto di natura privata, nel contratto di locazione il locatario può inserire una clausola di divieto alla detenzione di animale da compagnia nell’appartamento di sua proprietà. Una volta sottoscritto, l’atto diventa vincolante.
Cerchi un alternativa? Potresti valutare l’acquisto di una casa indipendente con giardino, dove nessuno potrà disturbare la quiete tua e del tuo animale.
Mi chiamo Diego Calugi, ho 38 anni, e sono un agente immobiliare.
Gestisco lo Studio Immobiliare Serena insieme a Iride Tacconi ed ho una passione sincera per questo bellissimo lavoro e per tutto ciò che ruota intorno al mondo della casa.
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