Coronavirus e mutui: si può sospendere il mutuo?

In un momento di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, ogni aiuto economico può essere importante. Fra quelli messi in campo dallo Stato c’è anche (in taluni casi) la facoltà di sospendere il mutuo.

Lo Studio Immobiliare Serena in questo articolo cercherà di spiegarti quando è possibile sospendere il mutuo e quando può rivelarsi conveniente farlo.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO?
Puoi richiedere la sospensione del mutuo solo se rientri in una di queste casistiche:

  1. Dipendenti, in caso di  sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (ex all’art. 26 del D.L. n. 9/2020).
  2. Lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. (ec D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”).
    NOTA BENE: In questo caso specifico (lavoratori autonomi e liberi professionisti) la sospensione potrà operare al massimo per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore di detto Decreto.
  3. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (come già previsto per il Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007).
  4. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (come già previsto per il Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007).
  5. Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.) (come già previsto per il Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007).
  6. Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% (come già previsto per il Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007).

 

QUALI SONO I REQUISITI OBBLIGATORI PER POTER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO?
I presupposti per poter accedere alla sospensione del mutuo sono i seguenti:

  1. Il mutuo deve essere stato contratto per un importo non superiore ad Euro 250.000 (indipendente dal prezzo d’acquisto dell’immobile)
  2. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno.
  3. Il mutuo non deve aver fruito di agevolazioni pubbliche.
  4. Non deve esserci, al momento della presentazione della domanda, un ritardo nei pagamenti  superiore ai 90 giorni.
  5. Non deve essere stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio perdita d’impiego, inabilità temporanea totale, o decesso.
  6. Il cliente non abbia già usufruito di una sospensione del mutuo complessiva pari a 18 mensilità.

 

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI:

  • In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari;
  • In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal co-intestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo. In quest’ultimo caso l’erede che presenta la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza.
  • In ragione dell’eccezionalità della situazione, si evidenzia che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, è stato eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE al fine di facilitare l’accesso al Fondo di Solidarietà.

 

COSTI E DURATA DELLA SOSPENSIONE:

  • La sospensione potrà essere accordata per un massimo di 18 mesi (comprensivi dei mesi di sospensione di cui si sia già usufruito in precedenza)
  • Le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento.
  • Al termine del periodo di sospensione, il mutuatario riprenderà a pagare l’importo della rata composto da capitale e interessi.
  • Durante tutto il periodo di sospensione, sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso e con le modalità previste dal proprio contratto di mutuo.
  • Il Fondo di Solidarietà provvederà al pagamento di tali interessi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Il restante 50% sarà a carico del mutuatario.

 

VALUTA BENE SE TI CONVIENE!

  • La prima cosa su cui riflettere è che i mutui più datati hanno più capitale e meno interessi da restituire. Quindi sospendere un mutuo iniziato da poco sarà proporzionalmente più conveniente, perché sarà maggiore la quota su cui interverrà il rimborso del Fondo. 
  • Sono stati registrati casi di istituti di credito che in passato hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate. Quindi può non convenire chiedere la sospensione se si ha intenzione di richiedere la surroga del mutuo.

Il nostro consiglio è quello di rivolgersi alla propria banca e magari (per avere una seconda opinione) anche al vostro agente immobiliare, che saprà consigliarvi e indirizzarvi a un promotore finanziario di fiducia.


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Mi chiamo Diego Calugi, ho 38 anni, e sono un agente immobiliare.
Gestisco lo Studio Immobiliare Serena insieme a Iride Tacconi ed ho una passione sincera per questo bellissimo lavoro e per tutto ciò che ruota intorno al mondo della casa.

 


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www.immobiliare-serena.it

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