Conformità, certificazioni, regolamenti. Le responsabilità di chi vende casa.

Chi vende un immobile è tenuto a certificare lo stato dello stesso, ed è responsabile di eventuali vizi taciuti in mala fede. Scoprite i principali obblighi e responsabilità del venditore.

 

Chi vende casa deve garantire che il bene sia esente da vizi tali da compromettere l’uso a cui è destinata.Dunque, quando il proprietario si trova nella condizione di reperire tutta la documentazione necessaria per la vendita, deve provvedere a fare adeguate verifiche.

  • VERIFICHE SULLA CONFORMITA’ URBANISTICA, CATASTALE con lo stato di fatto dell’immobile. Queste verifiche servono per accertare che il bene corrisponda a quanto risulta dalle concessioni e dalle autorizzazioni  successive rilasciate dal Comune. Se emergono delle difformità il proprietario è tenuto a sanare quanto dovuto, prima della vendita.
  • CERTIFICAZIONI IMPIANTI. E’ responsabilità del venditore – proprietario verificare se gli impianti sono stati o meno adeguati alle più recenti norme di sicurezza, recuperando le relative certificazioni di conformità. In caso contrario è necessario che il proprietario dichiari in tutta sincerità all’agente immobiliare e all’acquirente che gli impianti non sono a norma, oppure non hanno certificazioni.
  • CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEL BENE IMMOBILE. La legge prevede l’obbligo di informare l’acquirente o il locatario riguardo la prestazione energetica dell’immobile. Perciò i venditori o i locatori che intendono vendere o locare il proprio bene sono tenuti a dotarlo dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). L’obbligo decade per alcuni tipi di immobile, ovvero: gli edifici adibiti a luoghi di culto; i fabbricati agricoli non adibiti a residenza; qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”; i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”; i fabbricati “al rustico”; i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq; i fabbricati di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone; i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.; i ruderi; i fabbricati industriali e artigianali che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre); manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.
  • OPERE CONDOMINIALI STRAORDINARIE. Se prima dell’atto di compravendita sono state deliberate opere straordinarie, il venditore deve farsene carico (salvo diverso accordo tra le parti). Ovviamente è tenuto a comunicare all’acquirente e all’agente immobiliare le opere in previsione.
  • REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Rientra tra le responsabilità del venditore informare l’acquirente direttamente o tramite l’amministratore condominiale dell’esistenza di un regolamento.

Cosa succede se il venditore ha in mala fede taciuto la presenza di vizi?

In questo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto di vendita, oppure una riduzione del prezzo.
E’ fondamentale che la denuncia dei vizi sia fatta entro 8 giorni dalla scoperta, e comunque non oltre un anno dall’acquisto.

Per chi acquista un immobile di nuova costruzione, esiste invece una garanzia sui vizi occulti non rilevabili al momento dell’acquisto, che dura due anni. I problemi devono essere denunciati al costruttore entro 60 giorni dalla scoperta.

Infine, la responsabilità del costruttore rispetto alle strutture portanti dell’edificio è decennale e la denuncia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta.


Mi chiamo Diego Calugi, ho 38 anni, e sono un agente immobiliare.
Gestisco lo Studio Immobiliare Serena insieme a Iride Tacconi ed ho una passione sincera per questo bellissimo lavoro e per tutto ciò che ruota intorno al mondo della casa.

 


 

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www.immobiliare-serena.it

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